
L’ASGI
(Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) apprende da notizie di stampa
che durante l’udienza pubblica del 6 novembre di fronte alla Corte
costituzionale sarebbe stato constatato che il ricorso presentato dal Presidente
del Consiglio dei Ministri a nome del Governo contro la legge regionale del
Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 in materia di prestazione di welfare
è stato notificato fuori dai termini di 60 giorni prescritti dall’art. 127 della
Costituzione e dalle leggi. L’ASGI
esprime stupore e rammarico per un errore così banale e grave che sarebbe stato
commesso dagli uffici del Governo a proposito delle notifiche di un ricorso che
invece conteneva giusti rilievi di carattere
costituzionale. In ogni caso
è noto che ogni eventuale decisione di inammissibilità del ricorso ha una
valenza meramente processuale e non costituisce in nessun modo una conferma
della legittimità e della compatibilità della normativa regionale agli standard
costituzionali e ai principi fondamentali del diritto dell’Unione
europea. L’ASGI
ribadisce come, al contrario, la normativa regionale sul welfare che subordina
l’accesso a prestazioni sociali e familiari ad un requisito di residenza
biennale sul territorio regionale e, per i cittadini di Paesi terzi i quali non
siano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
ad un aggiuntivo requisito di anzianità di soggiorno quinquennale in Italia,
presenta palesi profili di incostituzionalità per violazione dei principi di
uguaglianza e ragionevolezza in quanto finisce per escludere intere categorie di
persone da benefici sociali che invece si prefiggono obiettivi di inclusione
sociale o di promozione di valori universalistici quali quella della funzione
genitoriale, della tutela della famiglia e dei minori. Inoltre la previsione di
un requisito di anzianità di residenza sul territorio regionale ai fini
dell’accesso a prestazioni di assistenza sociale pone un evidente ostacolo alla
libera circolazione dei cittadini all’interno dello spazio comune europeo, con
evidenti profili di incompatibilità con il diritto dell’Unione
europea. L’ASGI
ricorda che la vicenda non è affatto chiusa, sia perché l’eventuale pronuncia di
inammissibilità del ricorso presentato dal Governo dinanzi alla Corte
Costituzionale non impedisce che analoghe questioni di legittimità
costituzionale sulle norme della legge regionale siano in futuro sollevate dai
giudici durante qualsiasi giudizio in corso con un ricorso in via incidentale,
sia perché ogni giudice deve sempre disapplicare direttamente qualsiasi norma
nazionale (incluse quelle regionali) che sia incompatibile con le norme del
diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione dei cittadini di
Stati membri. L’ASGI
continuerà a promuovere apposite azioni giudiziarie per tutelare i diritti dei
cittadini, italiani, comunitari o di Stati terzi non membri dell’Unione europea,
violati da norme regionali incostituzionali e discriminatorie attualmente in
vigore nel FVG nell’accesso a prestazioni sociali quali l’assegno di natalità,
la ‘carta famiglia’, il fondo locazioni.
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